CORI, ENTRATE AL COMUNE. SILVI (L’ALTRA CITTÀ): “QUALCOSA NON TORNA”

Cori, ravvedimento operoso oltre l’anno di violazione. il consigliere comunale d’opposizione Silvi (L’Altra Città): “Qualcosa non torna”

È stato approvato dal Consiglio Comunale di fine luglio il nuovo regolamento delle entrate dove è stata inserita la possibilità per i contribuenti di richiedere “l’applicazione di sanzioni ridotte in presenza di tributi non versati, sempre che la violazione non sia stata già contestata al contribuente e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidamente obbligati abbiano avuto formale conoscenza”.

Il Regolamento dovrebbe avere vigenza dal 1° gennaio 2023.

Con questa misura il Comune introduce il ricorso ad una Legge del 1997 che con il Decreto Fiscale del 2020 aveva già previsto due ulteriori tipologie di ravvedimento operoso: la prima relativa al pagamento spontaneo entro due anni dall’omissione o dall’errore, la seconda se il ravvedimento avviene oltre i due anni.

In realtà, l’assessore Imperia ha voluto ricorrere al parere dell’IFEL (Fondazione dell’ANCI) per sapere se “il ravvedimento operoso si può applicare anche in presenza di attività accertative già avviate, riguardanti annualità precedenti”.

Ricordiamo che gli Enti devono provvedere all’accertamento, ovvero alla contestazione, entro 5 anni dalla violazione, pena l’impossibilità di recuperare i tributi non versati dai contribuenti. Quindi il Comune di Cori, nel 2023, avrebbe dovuto accertare almeno le violazioni fino a tutto il 2018.

In realtà, durante il Consiglio Comunale, l’Assessore al bilancio Simonetta Imperia ha ammesso che si è in ritardo con gli accertamenti e che sono stati inviati solo parzialmente quelli del 2018.

Se abbiamo ben capito, il quesito di Imperia all’IFEL tratterebbe di una situazione di questo tipo: per il 2018 “sono stato scoperto” perché mi è arrivato l’accertamento della violazione per quell’anno. Però non ho pagato nemmeno gli anni successivi fino al 2023, posso ricorrere al ravvedimento operoso per questi ultimi anni?

L’IFEL in realtà non risponde chiaramente, dice soltanto che ogni anno fa storia a sé, quindi dovremmo dedurne che se non sono stato “scoperto” per la violazione del 2019 (ma solo per quella del 2018) posso fare ricorso al ravvedimento.

Va comunque fatto notare, come già richiamato, che il nuovo Regolamento delle Entrate approvato in Consiglio recita esplicitamente che si può applicare la sanzioni ridotta “sempre che la violazione non sia stata già contestata al contribuente e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidamente obbligati abbiano avuto formale conoscenza”.

“Quindi, a rigor di logica, seguendo l’esempio di prima, si configurerebbe una situazione del tipo: sono stato beccato per il 2018, quindi per quell’anno non posso fare ricorso al ravvedimento, ma posso chiederlo per gli anni successivi. Ma quali anni successivi? Il regolamento infatti parla di autodenunce fino a “due anni dall’omissione o dall’errore”.

Quindi, oggi, 2023, potrei beneficiare di una riduzione delle sanzioni solo per il 2021 e 2022? E per gli anni 2019 e 2020?

Ci sembra quindi che il regolamento sia impreciso o quantomeno poco chiaro in quanto dice esplicitamente che l’applicazione di sanzioni ridotte è possibile “solo se” non sia stata già avviata un’attività amministrativa, ma non dice a quale anno deve essere riferita questa attività amministrativa, e poi dice che posso autodenunciarmi solo per le violazioni dei due anni precedenti all’anno in corso.

Non solo, visto che l’assessore al bilancio, Simonetta Imperia, ha fatto ricorso all’IFEL, avrebbe dovuto richiedere una parere meno salomonico, che fugasse le ambiguità.

Come fa, infatti, un contribuente a orientarsi? Se quell’ipotetico contribuente è moroso dal 2018 al 2023, ed è stato “beccato” solo per il 2018, per quali e quanti anni può chiedere il ravvedimento operoso?

Inoltre, sembrerebbe che il nuovo regolamento non preveda la rateizzazione del ravvedimento operoso. Infatti al comma 5 dell’art. 3 recita: “il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno”.

Infine, dai dati forniti dall’ufficio Tributi del comune di Cori, su interrogazione della minoranza, rileviamo che nel biennio 2020-2022 sono stati emessi 268 atti di accertamento TARI che, al netto delle rettifiche, ammontavano a oltre 54 mila euro da incassare e di questi ne sono stati incassati oltre 36 mila , quindi oltre il 55%. Ma anche qui le domande sono molte: a quale anno fanno riferimento questi 268 accertamenti TARI? E sono stati emessi accertamenti per l’IMU, che prevedono sanzioni molto elevate? Con quale criteri sono state accertate quelle 268 utenze TARI? In altre parole sono stati accertati tutti i morosi di quell’annualità o alcuni si sono “salvati”?

“Insomma, riteniamo che ci sia un po’ troppa confusione nei criteri di accesso al ravvedimento operoso. In Consiglio, il Sindaco De Lillis e l’Assessore al bilancio Imperia, hanno presentato questa misura come ampiamente “studiata”, quindi torneremo a richiedere chiarimenti, stante che le risposte del funzionario ci sono sembrate elusive. Infine, non vorremmo che l’ambiguità del Regolamento, così come approvato, fosse un modo per esercitare discrezionalità per favorire qualche grande elettore-evasore!”.

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