Rida Ambiente srl si vede dare ragione dal Tar sulle autorizzazioni concesse dalla Regione Lazio alla Csa di Castelforte
Il Tar del Lazio si pronuncia con una sentenza che annulla le autorizzazioni regionali nei confronti della Csa di Castelforte. Il ricorso è stato proposto da R.I.D.A. Ambiente S.r.l nei confronti della Regione Lazio e della CSA, Centro Servizi Ambientali Srl di Castelforte.
Rida chiedeva l’annullamento della Determinazione della Regione Lazio – Direzione politiche ambientali e ciclo dei rifiuti, 3 dicembre 2020, n. G14615, recante: “CSA S.r.l. – Impianto polifunzionale per il trattamento e lo stoccaggio di rifiuti pericolosi e non, localizzato nel Comune di Castelforte in località Viaro – Modifiche non sostanziali dell’Autorizzazione Integrata Ambientale di cui alla Determinazione G08506 del 26/7/2016 smi”.
Secondo Rida, che gestisce il Tmb di Aprilia, la Regione Lazio non poteva autorizzare le modifiche non sostanziali dell’AIA (determinazione G08506 del 26 luglio 2016), rilasciata in favore della CSA S.r.l, né poteva concedere un incremento del 10% della capacità di trattamento fissata in origine nell’AIA intestata alla C.S.A. S.r.l.
La Regione, con l’adozione dei provvedimenti impugnati, avrebbe autorizzato il trattamento dei rifiuti codice EER 20.03.01 a mezzo di impianto privo della sezione di trattamento biologico, consistendo l’installazione della C.S.A in un impianto di mero trattamento meccanico. La CSA, a seguito della collocazione nell’ATO (Ambito territoriale ottimale) di Latina come da disposizioni del Piano regionale dei rifiuti approvato nel 2020, avrebbe potuto essere autorizzata in ampliamento solo per le tipologie di rifiuti e di trattamenti diversi da quelli inerenti ai rifiuti urbani indifferenziati EER 20.03.01, in considerazione del divieto disposto nel Piano regionale di apertura di nuovi impianti.
Rida ha richiamato nel suo ricorso la decisione della Commissione Europea del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (in GUUE, L 208/38 del 17 agosto 2018).
La mancanza della sezione di trattamento biologico comproverebbe l’assoluta inutilità dell’impianto di CSA ai fini della pianificazione dei rifiuti urbani indifferenziati nell’ATO Latina al quale appartiene anche la RIDA.
Il Tribunale amministrativo ha disposto in applicazione dell’art. 29 octies comma 11 del d.lgs. n. 152/2006, fino alla definizione del riesame, che Csa deve continuare ad esercitare l’attività sulla base della originaria AIA, in assenza di modifiche dell’impianto.