TENTATA ESTORSIONE AL PUSHER-COMMERCIANTE DEL NICOLOSI: CONDANNA DEFINITIVA

Laura "Puccia" De Rosa e Ferdinando "Gianni" Di Silvio
Laura "Puccia" De Rosa e Ferdinando "Gianni" Di Silvio

Tentata estorsione, diventa definitiva la sentenza a carico dei coniugi Ferdinando Di Silvio detto “Gianni” e Laura De Rosa

Il prossimo 3 dicembre dovranno affrontare l’udienza preliminare per il cosiddetto caso della “sposa bambina”, la minorenne che si era legata a loro figlio e coinvolta in una grave vicenda di costrizioni. Intanto, dalla Cassazione arriva per i coniugi Ferdinando Di Silvio detto “Gianni” o “Zagaglia” e Laura De Rosa una condanna definitiva per tentata estorsione aggravata. Come noto, “Gianni” è fratello del bosso Armando Di Silvio detto “Lallà”, condannato per associazione mafiosa a 24 anni e ritenuto a capo della famiglia di origine rom a Campo Boario.

Con sentenza del 14 maggio scorso, la Corte d’Appello di Roma ha confermato la sentenza del 3 luglio 2024 da parte del giudice del Tribunale di Latina, con la quale i coniugi Ferdinando Di Silvio e Laura De Rosa erano stati condannati alla pena di un anno e otto mesi di reclusione e 800 euro di multa ciascuno per il reato di tentata estorsione pluriaggravata (dall’avere commesso la minaccia in più persone riunite e dal cosiddetto nesso teleologico) in concorso ai danni di Rachid Harrada. Secondo l’accusa, mediante minacce, i coniugi avrebbero costretto Harrada a pagare loro gli interessi usurari. Usura per cui Il Tribunle di Latina aveva assolto Ferdinando Di Silvio per non avere commesso il fatto e aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti di Laura De Rosa per essere il reato di usura estinto per prescrizione.

Rachid Harrada, peraltro, è stato condannato nell’ambito della maxi operazione della Polizia di Stato nei confronti dei cosiddetti pusher del Nicolosi.

Ad ogni modo, Di Silvio e De Rosa hanno proposto ricorso per Cassazione contro la loro condanna per tentata estorsione. La Corte d’Appello aveva motivato, spiegando che i due imputati “non hanno fornito alcuna spiegazione alternativa che giustificasse le insistenti richieste di 15.000 euro alla persona offesa e chiarisse la liceità della loro richiesta”. Il prestito originariamente era di 4mila euro.

Secondo uno dei motivi di ricorso, le affermazioni di Harrada rispetto all’estorsione subita non avrebbero molto fondamento. Alla domanda del pubblico ministero: “L’hanno minacciata?”, il testimone aveva risposto: “No minacce no, non mi hanno minacciato solo che mi hanno detto: “ci devi portare i soldi”. Il ricorrente Di Silvio, tramite legale, afferma che le stesse dichiarazioni “mal si conciliano con quanto affermato in sentenza circa la responsabilità dell’imputato” e sottolinea nuovamente come egli fosse stato assolto in primo grado dal reato di usura dell’imputazione.

Di Silvio contesta anche la motivazione della sentenza impugnata, anzitutto, laddove la Corte d’Appello di Roma, nel negare l’applicazione delle menzionate pene sostitutive, ha valorizzato il fatto che egli era “gravato da una precedente condanna per associazione a delinquere e danneggiamento seguito da incendio”.

Anche De Rosa, tramite lega, lamenta che la deposizione del testimone, persona offesa, Rachid Harrada, resa nel corso dell’udienza del 10 maggio 2023 e costituente “l’architrave del costrutto accusatorio”, rivelerebbe “profonde contraddizioni, incertezze e un’intrinseca debolezza probatoria”, le quali non sarebbero state “adeguatamente valutate dai giudici di merito”.

Harrada avrebbe “mostrato una memoria palesemente lacunosa e ondivaga riguardo ai termini essenziali
dell’accordo”, con riguardo sia alla somma ricevuta in prestito sia alla somma da restituire, circostanze rispetto alle quali egli avrebbe mostrato un'”incertezza che mina alla base la possibilità di definire con chiarezza la natura “ingiusta” del profitto”. Quanto alla “natura dell’accordo”, Harrada avrebbe “chiarito che non si trattava di un mero prestito, ma di una sorta di finanziamento per la sua attività commerciale, con una partecipazione agli utili”, il che “sposta il contesto da un illecito rapporto usurario a una potenziale controversia di natura civilistica sulla ripartizione dei profitti”.

Anche la frase, autonomamente ricordata dall’Harrada, “Dammi sti’ soldi sennò andiamo a finì male” sarebbe “connotata da un’intrinseca ambiguità”, considerato che la stessa frase “può essere interpretata non solo come una minaccia di un male fisico, ma anche come la previsione di conseguenze negative di natura legale o economica derivanti da un contenzioso”.

La Cassazione è stata di diverso avviso dichiarando infondato il ricorso di Di Silvio e rigettando quello di De Rosa. I due coniugi non hanno fornito alcuna spiegazione alternativa che giustificasse le insistenti richieste di 15.000 euro alla persona offesa, né chiarito la liceità della loro richiesta.

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