BONIFICA DISCARICA MONTELLO: NON SARÀ INDECO A FARLA

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Invasi della discarica di Borgo Montello

Bonifica della discarica di Borgo Montello: una sentenza del Consiglio di Stato esenta Indeco, uno dei gestori degli invasi, dal farla

Ma, insomma, ci si domanda da anni, chi deve bonificare il sito inquinato (ma anche su questo ci sono svariati “contenziosi”) di Monte Inferno, al secolo la quarta discarica d’Italia ubicata alle porte di Latina, in Via Monfalcone (Borgo Montello)?

A leggere l’ultima sentenza del Consiglio di Stato – Presidente Luciano Barra Caracciolo, Estensore Giorgio Manca -, pubblicata a fine anno (29 dicembre 2021), non sarà Indeco srl, una delle due società che gestisce da anni gli invasi del sito (denominati B2, S4, S5 e S6) – l’altra è Ecoambiente srl, un tempo parzialmente di proprietà del Comune di Latina con la partecipata e ormai fallita Latina Ambiente.

La pronuncia del Consiglio di Stato afferiva a due appelli: uno avanzato da Indeco contro la sentenza del Tar del 29 maggio 2013, l’altro del Comune di Latina avverso la sentenza del Tar datata 3 aprile 2014

A marzo 2021, il Consiglio di Stato (Presidente Luigi Maruotti, estensore dell’ordinanza Antonella Manzione), considerati i quattro distinti ricorsi al Tar di Latina con i quali Ind.Eco aveva impugnato una serie di atti adottati dal Comune di Latina che imponeva alla società l’agognata bonifica della discarica di Borgo Montello, anche con i ricorsi incidentali di Ecoambiente e Capitolina (proprietaria dei terreni di Indeco sui quali c’è anche una controversa storia di confische), aveva disposto che vi fosse bisogno di una istruttoria da parte del segretario generale del Comune. Un’istruttoria che almeno dalla sentenza pubblicata il 29 dicembre 2021 non è arrivata o comunque non ha avuto incidenza nel giudizio.

Indeco srl, difesa dagli avvocati Riccardo Montanaro e Guido Francesco Romanelli, sia nella veste di appellante (nel giudizio promosso avverso la sentenza del T.a.r. Lazio, n. 9653 del 2013) che in quella di appellata (nell’appello proposto dal Comune di Latina avverso la sentenza n.375 del 3 aprile 2014), richiamando le relazioni peritali di parte (relazioni della prof.ssa Chiavola e dell’Ing. D’Amato dell’Università La Sapienza di Roma), ha sottolineato come nell’area, in cui sono ubicati anche i siti gestiti dalla società gestiti, vi era un inquinamento “storico” determinato dagli invasi più risalenti nel tempo (gestiti dalla Ecoambiente, che a sua volta aveva gli invasi della Ecomont) sui quali la struttura realizzata da Ecoambiente per contenere l’inquinamento (cosiddetto polder) non ha dato i risultati attesi e l’inquinamento ha continuato ad estendersi anche alle aree limitrofe, tra cui quelle dei bacini Ind.Eco.

Questa circostanza – così come viene spiegato nella sentenza del Consiglio di Stato del 29 dicembre 2021 – seppure esclude che la Ecoambiente abbia dato luogo all’inquinamento originario (causalmente riconducibile, secondo l’appellante, alla precedente gestione di Ecomont e alla gestione comunale del bacino S0), comporta tuttavia che alla Ecoambiente dovrebbe essere ascritta la prosecuzione dei fatti di inquinamento successivi alla realizzazione del “polder” e determinati dalla disfunzione dello stesso.

Ind.Eco fa derivare l’illegittimità della prima ordinanza comunale del 20 maggio 2005, con cui l’Ente comunale di Latina stabiliva che la società privata monitorasse l’inquinamento, e della determinazione dirigenziale n. 76/2009 del 19 maggio 2009 (che approvava il progetto di bonifica di Ecoambiente su tutto il sito compresi gli invasi di Indeco), in particolare per l’affermazione secondo cui “stante l’impossibilità di individuare i responsabili della contaminazione riscontrata nella falda sotterranea“, la responsabilità dell’inquinamento andrebbe ascritta a “tutti i soggetti aventi titolo e/o che attualmente eserciscono la loro attività di smaltimento nel sito delle discariche di Borgo Montello». Per il Comune di Latina, quindi, sia Indeco che Ecoambiente avrebbero dovuto bonificare per il fatto di avere impianti nell’area.

Ma quanto sostenuto dal Comune, secondo Ind.Eco che non si ritiene responsabile, contrasta con il principio europeo “chi inquina paga”. Inoltre, l’obbligo di bonifica è in capo al responsabile dell’inquinamento che le autorità amministrative hanno l’onere di individuare, attraverso una adeguata attività istruttoria e di accertamento. Nel caso di mancata individuazione del responsabile o di assenza di interventi volontari da parte di altri soggetti interessati, le opere di bonifica sono realizzate dalle amministrazioni competenti.

L’amministrazione, secondo il Consiglio di Stato, infatti, “non può imporre al proprietario di un’area inquinata, che non sia anche l’autore dell’inquinamento, l’obbligo di porre in essere le misure di messa in sicurezza di emergenza e bonifica“.

E la stessa amministrazione comunale di Latina, per quanto deciso dai giudici di Palazzo Spada, non ha dimostrato la riconducibilità alla Ind.Eco dei fatti di inquinamento rilevati nell’area oggetto del progetto di bonifica. Non risulta, quindi, provato il contributo all’inquinamento dell’area causalmente imputabile alla società Ind.Eco

Né è sufficiente il richiamo fatto dall’appellante Comune di Latina al documento predisposto dall’ARPA Lazio in vista della conferenza di servizi del 4 febbraio 2008: un documento che, secondo i giudici del secondo grado amministrativo, non contiene una puntuale dimostrazione degli apporti all’inquinamento provenienti dalle aree del sito gestite dalla Ind.Eco ma giunge ad affermare la responsabilità di questa “in base alla direzione di falda“, sull’assunto che la falda “nell’attraversare il corpo dell’intera discarica, si arricchisca degli inquinanti sopradetti“; e sul presupposto che il sito delle discariche di Borgo Montello debba essere considerato “come un sito unico“.

La qualità di proprietario del sito, dove non sia dimostrata la responsabilità per l’inquinamento, comporta le sole conseguenze giuridiche prescritte dal D.lgs. n. 152 del 2006, ossia l’obbligo di rimborsare le spese per gli interventi effettuati d’ufficio dall’amministrazione “nei limiti del valore di mercato del sito determinato a seguito dell’esecuzione degli interventi medesimi“; ma non l’obbligo di provvedere alla bonifica. Dunque, dovrà essere il Comune di Latina o Ecoambiente a provvedere alla bonifica e, solo in seguito, Indeco dovrà rimborsare il costo degli interventi.

L’appello proposto da Ind.Eco avverso la sentenza del T.a.r. Lazio, Roma, Sezione Seconda-Ter, 29 maggio 2013, n. 6953, va accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza, va accolto il ricorso di primo grado e annullate le ordinanze comunali impugnate

Al contempo, la Sezione Quita del Consiglio di Stato, accogliendo il ricorso di primo grado e annullando le ordinanze comunali che imponevano a Indeco la bonifica, rigetta l’appello del Comune di Latina (R.G. n. 966/2015) e, per l’effetto, conferma la sentenza del T.a.r. per il Lazio, sezione staccata di Latina, 3 aprile 2014, n. 375.

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